In questa nuova edizione dei miei "Principi di diritto tributario" si compie un disegno a lungo coltivato e molto gradualmente attuato: quello di procedere alla stesura di un testo istituzionale (di primo livello) fondato sulla distinzione tra le quattro grandi aree tematiche che concorrono a costituire la complessiva materia: il sistema tributario, i doveri e diritti del contribuente, le attività amministrative tributarie, la giustizia tributaria. Le ragioni che hanno alimentato questa iniziativa sono ovviamente di natura soltanto didattica; e di un duplice ordine. Vi è, da un lato, la sensazione dell'inadeguatezza, a fronte delle caratteristiche proprie delle moderne discipline tributarie, di quella distinzione tra argomenti di parte "generale" e "speciale" che viene ancora normalmente seguita nei nostri testi universitari. Per quel che è stata la mia esperienza, essa spesso comporta l'ingiustificato sacrificio dell'una a dell'altra parte, può alimentare l'erroneo convincimento dell'esistenza di una divaricazione tra astratte questioni teoriche e concrete discipline dei tributi; e comunque espone gli studenti a difficoltà di apprendimento che forse possono essere ridotte fondendo quelle due diverse parti in un unitario percorso formativo. In positivo, il ricorso ad una partizione per aree tematiche mi pare d'altra parte di per se stesso suggerito dalla natura composita della materia, e dalla compresenza in essa di nozioni, istituti, regole e principi che sono, ad un tempo: principalmente di tipo economico-giuridico nella disciplina sostanziale delle imposte, essenzialmente civilistici in quella delle situazioni soggettive dei contribuenti, amministrativistici in quella delle attività dell'Amministrazione finanziaria, e prevalentemente processualistici quando si passa alle regole e agli istituti volti alla soluzione dei conflitti tra cittadino e Amministrazione finanziaria. In definitiva, l'abbandono della tradizionale distinzione tra parte "generale" e "speciale" può dirsi frutto del convincimento che il distinto riferimento alle singole aree tematiche, proprio per la loro relativa omogeneità contenutistica, consenta di mettere più facilmente a fuoco i principi e le regole proprie di ciascun settore; come anche il loro reciproco integrarsi nel quadro del complessivo ordinamento tributario.» (dalla Prefazione)
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